Ordine degli Avvocati di Pavia

Istruzioni per il praticante ammesso al tirocinio anticipato

L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio.

Da tale data il praticante deve svolgere il tirocinio anticipato senza interruzioni per 6 mesi con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza e nel puntuale rispetto del vigente regolamento per la pratica forense, pubblicato nella sezione praticanti del sito istituzionale.

  • Il libretto deve essere compilato con cura, utilizzando l’apposita sezione telematica della propria area riservata su sfera, indicando:
    • udienze: in numero non inferiore a 20 distribuite in modo lungo l’intero semestre avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell’Unione Europea, con esclusione di quelle di mero rinvio e nel rispetto dei vincoli previsti dal regolamento (ossia udienze solo nelle cause patrocinate dal proprio dominus, non più di due udienze al giorno innanzi lo stesso organo, etc…).
    • atti processuali o attività stragiudiziale alla cui predisposizione e redazione il praticante abbia effettivamente collaborato: almeno 5 atti predisposti per ogni semestre con i relativi oggetti.
    • questioni giuridiche alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato: breve riassunto (circa 10/12 righe) di 5 questioni giuridiche per ogni semestre. Si ricorda che al Consiglio è demandato il compito di vigilanza anche mediante colloqui e verifica del libretto di tirocinio.
  • Al termine del semestre anticipato, entro il termine massimo di 30 giorni, deve inviare telematicamente, attraverso l’apposita funzione di vidimazione prevista per il dominus che ne attesti la veridicità, il libretto compilato in ogni sua parte e munito delle prescritte allegazioni, nonchè una relazione finale dettagliata sulle attività svolte sottoscritta dall’avvocato, dal tutor accademico e/o dal Preside di Facoltà e restituire il tesserino di riconoscimento.
  • Nel caso in cui non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di 6 mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro ed il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti (così come previsto dall’art. 5 comma 4 del decreto ministeriale 70/2016).
  • Entro il termine massimo di 60 giorni dal conseguimento della laurea, il praticante deve depositare telematicamente – presso la Segreteria dell’Ordine – il certificato di laurea o autocertificazione proveniente dal sito internet dell’Università, unitamente alla domanda (scaricabile dal sito internet dell’Ordine) per effettuare il Tirocinio Ordinario per ulteriori 12 mesi (così come previsto dall’art. 5 comma 5 del Decreto Ministeriale 70/2016).
  • Si ricorda che nel caso in cui non venga rispettato il termine di 60 giorni dal conseguimento della laurea NON verrà riconosciuto il tirocinio anticipato.
  • Si precisa che l’abilitazione al patrocinio sostitutivo (ex art. 41 c. 12 L. 247/12) potrà essere richiesta decorsi 6 mesi dall’inizio del Tirocinio Ordinario e la stessa scadrà automaticamente decorsi 5 anni dalla data di iscrizione al tirocinio anticipato.
  • Il provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo è comunicato dal consiglio dell’ordine:
    • a) Al richiedente presso l’indirizzo di posta elettronica certificato dichiarato, ovvero se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
    • b) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato o dell’ufficio pubblico presso cui la pratica è svolta (ex art. 9 comma 2 D.M. /0/2016).
  • Per poter esercitare la professione, nei limiti e le modalità di cui all’art. 41, comma12 L.247/2012, il praticante avvocato assume davanti al consiglio dell’ordine, riunito in pubblica seduta, l’impegno solenne di cui all’art. 8 L. 247/2012. Il verbale di impegno solenne del praticante avvocato è comunicato dal Consiglio dell’Ordine al Presidente del Tribunale e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
  • Il praticante DEVE comunicare immediatamente ogni variazione intervenuta dopo l’iscrizione. A titolo esemplificativo e non esaustivo: – residenza – nominativo dominus – utenze, e-mail – telefono – PEC – etc…